Ebike e trasporto in auto

ivo

Ebiker celestialis
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Nell'ultima foto si vede bene il fissaggio della bici interna, lì la ganascia, anzichè da sopra (che poi è quasi di fianco) proverei a metterla da sotto il tubo
Per il resto direi che è tutto a posto riguardo al fissaggio bici, per quanto riguarda la legalità invece oltre alla targa credo serva anche la tabella carichi sporgenti
 

tpx

Ebiker velocibus
16 Settembre 2016
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Mi spiegate bene quale targa ripetitrice usare col portabici da gancio traino? A me han fatto spendere 80€ per quella gialla con la R rossa.
Poi sono andato al negozio di auto ricambi e mi han detto che è inutile, anzi dannosa, perché sarò soggetto ai limiti di velocità dei rimorchi (per colpa della R).

fa16baf3abf13892dfdb52ab5091c52b.jpg

Loro, rivenditori Thule, danno una placca bianca...


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robysan

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La lettera R rossa non significa rimorchio, bensì per RIPETITRICE, infatti i rimorchi hanno una propria targa con scritto per esteso "rimorchio".

Essendo questi portabici equiparati ai carrelli appendice, ovvero sono parte integrante del veicolo che lo traina, si applicano i limiti di velocità propri della categoria di quest’ultimo. In autostrada, perciò, un'autovettura può andare, dove permesso, fino a 130 km/h (facendo attenzione, chè l'ADAC ha testato, in termini di stabilità del mezzo, dei portabici da gancio con risultati per nulla soddisfacenti -come del resto anche gli altri tipi di portabici-)
I rivenditori Thule, "danno una placca bianca...", perchè, ad esempio in Germania, la ripetizione della targa è identica a quella omologata del mezzo.

Se il carico rimane in sagoma e non sporge oltre i fari non serve il pannello di carichi sporgenti. Purtroppo per via del manubrio che fuoriesce dalla sagoma necessiterebbe il cartello (però ad esser pignolissimi.......)


 
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Gatto02

Ebiker celestialis
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La lettera R rossa non significa rimorchio, bensì per RIPETITRICE, infatti i rimorchi hanno una propria targa con scritto per esteso "rimorchio".

Essendo questi portabici equiparati ai carrelli appendice, ovvero sono parte integrante del veicolo che lo traina, si applicano i limiti di velocità propri della categoria di quest’ultimo. In autostrada, perciò, un'autovettura può andare, dove permesso, fino a 130 km/h (facendo attenzione, chè l'ADAC ha testato, in termini di stabilità del mezzo, dei portabici da gancio con risultati per nulla soddisfacenti -come del resto anche gli altri tipi di portabici-)
I rivenditori Thule, "danno una placca bianca...", perchè, ad esempio in Germania, la ripetizione della targa è identica a quella omologata del mezzo.

Se il carico rimane in sagoma e non sporge oltre i fari non serve il pannello di carichi sporgenti. Purtroppo per via del manubrio che fuoriesce dalla sagoma necessiterebbe il cartello (però ad esser pignolissimi.......)



Se è come dici tu che è equiparato al carrello appendice alla revisione bisogna presentarsi con il portabici montato , giusto?


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lalillina

Ebiker grandissimus
20 Gennaio 2017
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HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
una volta per fare la revisione, mi hanno fatto prima smontare e rimontare (a casa) il paravacche con relativi fari....benchè parte integrante della macchina (accessorio originale) non era segnato sul libretto....no comment
 

tpx

Ebiker velocibus
16 Settembre 2016
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La lettera R rossa non significa rimorchio, bensì per RIPETITRICE, infatti i rimorchi hanno una propria targa con scritto per esteso "rimorchio".

Essendo questi portabici equiparati ai carrelli appendice, ovvero sono parte integrante del veicolo che lo traina, si applicano i limiti di velocità propri della categoria di quest’ultimo. In autostrada, perciò, un'autovettura può andare, dove permesso, fino a 130 km/h (facendo attenzione, chè l'ADAC ha testato, in termini di stabilità del mezzo, dei portabici da gancio con risultati per nulla soddisfacenti -come del resto anche gli altri tipi di portabici-)
I rivenditori Thule, "danno una placca bianca...", perchè, ad esempio in Germania, la ripetizione della targa è identica a quella omologata del mezzo.

Se il carico rimane in sagoma e non sporge oltre i fari non serve il pannello di carichi sporgenti. Purtroppo per via del manubrio che fuoriesce dalla sagoma necessiterebbe il cartello (però ad esser pignolissimi.......)



Quindi la mia gialla è ok? Sul cartello carichi sporgenti, non vale la regola dei 3/10 del veicolo? Per solo quel pezzo di manubrio?


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robysan

Guest
Scusate, ma si sono accavallati due discorsi.

Quando intendevo "equiparati ai carrelli appendice" intendevo per quanto concerne: la velocità massima, la targa ripetitrice ed cartello carichi sporgenti, ma non in termini di omologazione. Questo perchè non sono omologati e ciò per quanto previsto nella direttiva Ministeriale Prot. N. 2522/4332 - D.C. IV n B103 - del 27 novembre 1998, laddove:"Le strutture portabici ancorchè non omologabili sono tuttavia accessori leggeri ed amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo ili aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio". Pertanto nessuna omologazione e revisione a seguito del mezzo trainante.
Per quanto riguarda la misura dei 3/10, purtroppo la regola non è chiara. Si deve calcolarla estensivamente dalla fine della sagoma compreso il portabici, oppure restrittivamente dalla sagoma della vettura? Bel rebus! Nel dubbio meglio mettere il cartello.

per completezza: http://www.autoline.it/News/Fapa/Normeportabici.asp

I rimorchi TATS (es. un portamoto adibito a portabici) e quelli ad "uso "lavoro", hanno una loro omologazione specifica (libretto e targa) e fanno il le revisioni come un qualsiasi mezzo motrice.

I rimorchio "carrello appendice" (rimorchio leggero) può non avere un'omologazione, quindi può circolare soltanto se abbinato ad un autoveicolo munito di regolare gancio di traino (omologato), per cui diventa sua parte integrante e soltanto da questo può essere trainato. Non essendo provvisto di documento per la circolazione, le sue caratteristiche tecniche vengono riportate sulla carta di circolazione dell’autoveicolo trainante. In sede di revisione dell’autoveicolo il carrello appendice deve essere sempre presente. Il proprietario di un carrello appendice che non intenda più usarlo deve procedere alla sua cancellazione dalla carta di circolazione dell’autoveicolo trainante (non necessariamente anche il gancio).
In più, si può anche omologarlo ed in questo caso circola provvisto di una sua propria carta di circolazione e può essere trainato da qualsiasi autoveicolo equipaggiato con regolare gancio di traino (questo è il caso a cui mi riferivo precedentemente con: "ma nessuno mai lo fa scrivere........").
Ovvero in questo caso diventa come un TATS.