Scusate, ma si sono accavallati due discorsi.
Quando intendevo "
equiparati ai carrelli appendice" intendevo per quanto concerne: la velocità massima, la targa ripetitrice ed cartello carichi sporgenti, ma non in termini di omologazione. Questo perchè non sono omologati e ciò per quanto previsto nella direttiva Ministeriale Prot. N. 2522/4332 - D.C. IV n B103 - del 27 novembre 1998, laddove:
"Le strutture portabici ancorchè non omologabili sono tuttavia accessori leggeri ed amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo ili aggiornamento della carta di circolazione. Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio". Pertanto nessuna omologazione e revisione a seguito del mezzo trainante.
Per quanto riguarda la misura dei 3/10, purtroppo la regola non è chiara. Si deve calcolarla estensivamente dalla fine della sagoma compreso il portabici, oppure restrittivamente dalla sagoma della vettura? Bel rebus! Nel dubbio meglio mettere il cartello.
per completezza:
http://www.autoline.it/News/Fapa/Normeportabici.asp
I rimorchi
TATS (es. un portamoto adibito a portabici) e quelli ad
"uso "lavoro", hanno una loro omologazione specifica (libretto e targa) e fanno il le revisioni come un qualsiasi mezzo motrice.
I rimorchio
"carrello appendice" (rimorchio leggero) può non avere un'omologazione, quindi può circolare soltanto se abbinato ad un autoveicolo munito di regolare gancio di traino (omologato), per cui diventa sua parte integrante e soltanto da questo può essere trainato. Non essendo provvisto di documento per la circolazione, le sue caratteristiche tecniche vengono riportate sulla carta di circolazione dell’autoveicolo trainante. In sede di revisione dell’autoveicolo il carrello appendice deve essere sempre presente. Il proprietario di un carrello appendice che non intenda più usarlo deve procedere alla sua cancellazione dalla carta di circolazione dell’autoveicolo trainante (non necessariamente anche il gancio).
In più, si può anche omologarlo ed in questo caso circola provvisto di una sua propria carta di circolazione e può essere trainato da qualsiasi autoveicolo equipaggiato con regolare gancio di traino (questo è il caso a cui mi riferivo precedentemente con:
"ma nessuno mai lo fa scrivere........").
Ovvero in questo caso diventa come un TATS.