PORTABICI - Così parlò il MIT

NONNOCICLISTA

Ebiker specialissimus
15 Settembre 2016
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SAN SEVERO
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Sulle roulotte fa fede il libretto.. i vari punti f2 F3 o1

F3 peso massimo auto più roulotte cariche (in caso di pesa)
O1 peso massimo del rimorchio al momento del traino..

Con la circolare questo non ha importanza a mio avv.

messaggio #1322
A questo link https://www.autovs.it/ inserendo marca e modello della propria autovettura trovi il CARICO MASSIMO DEL GANCIO DI TRAINO.
Mistero risolto. La Captur del 2017 ha sia il carico verticale da 60 kg, sia da 75. A metà anno ci fu un reistayling , sopratutto degli interni, ma cambio' il dato del peso sul carico verticale, unico dato variato (insieme al traino del rimorchio senza freni). Quando comprai il gancio indicai l'anno, la marca ed il modello.
 

bertoperto

Ebiker espertibus
27 Settembre 2016
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haibike allmnt pro 2016 + mondraker crafty carbon xr
Allego la bozza della PEC che ho inviato io all'indirizzo [email protected].
Ovviamente siete liberi di eliminare o modificare i vari punti e le relative domande:


Buonasera, con riferimento alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N.25891 del 6/9/2023 e successivi chiarimenti Registro ufficiale U.0030187 del12-10-2023 chiedo gentilmente alcuni chiarimenti:


Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico (CC/DU)
A seguito all’installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l’applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l’aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario.
Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con successivo aggiornamento della CC/DU.

Domanda 1: Alcuni modelli di portabici da gancio traino una volta montati NON occultano ne targa, ne luci laterali, ne terzo stop (cfr. foto allegati). Montando al di sopra le bici vengono invece occulatate luci e targa. Occorre recarsi al collaudo con portabici e bici montate?

Larghezza della struttura amovibile
La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m.
Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”.

Domanda 2:
Tutte le bici moderne (corsa, trecking, Mountain Bike, e-Bike, ecc.) hanno una larghezza che varia dai 180 ai 210 cm.
Questa norma cancella quindi la possibilità di far sporgere le bici lateralmente di max 30 cm per parte come previsto dal CdS?
In tal caso segnalo che nessun utente, anche con portabici omologato e collaudato, sarebbe in regola perchè è impossibile trasportare bici su auto anche di medie/grandi dimensioni (circa 170-190 cm) mantenendo le bici all'interno della sagoma dell'auto.
Il mio parere è che questa norma sia stata erroneamente inserita utilizzando parte del testo della Circolare relativa ai portabicicletta da installare sui veicoli di categoria M2 ed M3.

Disinserimento dei dispositivi originari di illuminazione all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute sulla struttura
Nel caso in cui i dispositivi originali siano occultati, il relativo disinserimento all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute, è previsto qualora sia consentito dalle
caratteristiche costruttive del veicolo e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, come espressamente indicato nella circolare che si commenta.

Domanda 3: La casa costruttrice della mia auto non rilascia nessuna dichiarazione in merito alla possibilità di spegnimento automatico delle luci della vettura all'inserimento del connettore del portabici. Non è chiaro se è possibile presentare in Motorizzazione un'autodichirazione del proprietario del veicolo.
Su questo punto segnalo che il Ministero dell’Interno, facendo riferimento alle suddette Circolari, ha diramato un comunicato a tutte le Forze dell’Ordine con l’invito ad applicare sanzioni in violazione dell’art. 79 del CdS a tutti gli utenti che guidano auto con portabici installati senza aver occultato i dispositivi di illuminazione originali dell’auto.

Domanda 4: Non è chiaro se occorre presentarsi al collaudo muniti di Targa Ripetitrice Omologata rilasciata dalla Motorizzazione oppure se è possibile richiederla solo dopo aver ottenuto il collaudo positivo del portabiciclette.

Domanda 5: Non è chiaro se è possibile trascrivere sulla carta di circolazione un portabici con peso proprio + portata max superiore alla portata Sv del gancio traino, prescrivendo all'atto del collaudo una limitazione di portata.
Segnalo infatti che un’auto di medie dimensioni ha portata verticale su gancio traino di 75 Kg mentre quasi tutti i portabici hanno peso proprio di circa 15-20 Kg e portata max della struttura di circa 60 Kg.
Tutti i portabiciclette riportano infatti una scheda tecnica con la quale si invitano gli utenti a calcolare il peso max trasportabile in funzione del carico verticale Sv ammesso su gancio traino ed il peso della struttura. Come specificato in tutti i libretti di istruzione dei portabiciclette, resta in capo all’utilizzatore stabilire il carico massimo trasportabile in funzione della Portata max ammessa su gancio traino, Peso proprio della struttura e Portata max ammessa dal portabici.

Domanda 6: Attualmente il mio ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente NON accetta prenotazioni per il collaudo dei portabiciclette.
Considerando che le suddette Circolari e relative linee guida NON sono state ancora pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sono quindi atti interni al MIT, è’ previsto un periodo transitorio per consentire a tutti gli utenti di mettersi in regola con le nuove norme?


Grazie
Questa è la risposta della motorizzazione di Verbania Domodossola e dintorni.


Buongiorno, in riferimento all'oggetto si ritiene che la materia sia ben definita dalle circolarI citate alla cui attenta lettura si rimanda.
Ad ogni modo in relazione ai quesiti si riferisce quanto segue:
1) Non è previsto che si venga a collaudo con le bici. E' evidente che ricade sulla responsabilità del conducente il fatto che poi con bici montate
ci sia l'occultamento della targa o dei dispostivi di segnalazione visiva e indicazione . Pertanto laddove si sia a conoscenza del verificarsi di tale evenienza è necessario effettuare il collaudo.
2) Questo ufficio non può che ribadire quanto previsto dalla circolare ministeriale.
3) Si ritiene che la circostanza debba essere comunque rinvenibile da una dichiarazione del costruttore o da altra documentazione tipo il manuale d'uso del veicolo o da qualunque altra prescrizione del costruttore.
4) Ai fini del collaudo non è indispensabile presentarsi con targa ripetitrice omologata. Tuttavia se il portabici copre la targa è necessario per la circolazione avere targa ripetitrice omologata per la richiesta della quale è sufficiente avere il gancio montato oppure la semplice prenotazione del collaudo portabici.
5)Sulla carta di circolazione verrà riportata solo l'indicazione "Installabile struttura portabiciclette marca..tipo..). Pertanto la responsabilità
relativa ai pesi rimane in carico all'utilizzatore.
6)Non risultano essere previsti periodi transitori.
Si consiglia comunque di contattare la motorizzazione di competenza.
Saluti
 

Marcoi83

Ebiker normalus
19 Gennaio 2023
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Anzio
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Turbo levo
Questa è la risposta della motorizzazione di Verbania Domodossola e dintorni.


Buongiorno, in riferimento all'oggetto si ritiene che la materia sia ben definita dalle circolarI citate alla cui attenta lettura si rimanda.
Ad ogni modo in relazione ai quesiti si riferisce quanto segue:
1) Non è previsto che si venga a collaudo con le bici. E' evidente che ricade sulla responsabilità del conducente il fatto che poi con bici montate
ci sia l'occultamento della targa o dei dispostivi di segnalazione visiva e indicazione . Pertanto laddove si sia a conoscenza del verificarsi di tale evenienza è necessario effettuare il collaudo.
2) Questo ufficio non può che ribadire quanto previsto dalla circolare ministeriale.
3) Si ritiene che la circostanza debba essere comunque rinvenibile da una dichiarazione del costruttore o da altra documentazione tipo il manuale d'uso del veicolo o da qualunque altra prescrizione del costruttore.
4) Ai fini del collaudo non è indispensabile presentarsi con targa ripetitrice omologata. Tuttavia se il portabici copre la targa è necessario per la circolazione avere targa ripetitrice omologata per la richiesta della quale è sufficiente avere il gancio montato oppure la semplice prenotazione del collaudo portabici.
5)Sulla carta di circolazione verrà riportata solo l'indicazione "Installabile struttura portabiciclette marca..tipo..). Pertanto la responsabilità
relativa ai pesi rimane in carico all'utilizzatore.
6)Non risultano essere previsti periodi transitori.
Si consiglia comunque di contattare la motorizzazione di competenza.
Saluti
Tradotto,come si dice dalle mie parti,"se la piamo in der cu..!".E paghiamo!
 
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gdming68

Ebiker normalus
2 Agosto 2020
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Milano
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Giant Reign
Grazie bertoperto per aver condiviso le risposte.

A questo punto rimangono da risolvere i punti 2) e 3):
2) Problema dell'ingombro delle bici all'interno della sagoma dell'auto. Su questo dobbiamo sperare solo in una modifica della Circolare da parte del MIT perchè le singole Motorizzazioni non prenderanno di certo iniziativa.
3) Problema della "dichiarazione del costruttore" in merito allo spegnimento delle luci dell'auto quando si inserisce il connettore del portabici. Su questo ricordo che la MCTC di Torino si era espressa con la possibilità di presentare una autodichirazione "di non aver apportato modifiche all'impianto elettrico del veicolo" (Mah!).

Ottima la risposta sulla portata del gancio traino e sulla targa ripetitrice.
 

Allegati

  • MCTC-Torino.pdf
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Blaststiff

Ebiker normalus
8 Giugno 2021
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Imola
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Radon Skeen Trail CF 9.0 2020
Scusate, ma solo io la interpreto così?

Larghezza della struttura amovibile
La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle
cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m.
Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali,
sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque
sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”.


A mio avviso, la "struttura amovibile" è il portabici, mentre le biciclette sono il carico.
Il portabici da gancio è perfettamente assimilabile ad una sbarra o lastra caricata orizzontalmente, difficilmente percepibile, quindi è giusto che il portabici non sporga dall'auto.

Le bici sono il carico e come tale devono rispettare il CdS (tranne che per la parte sull'ostruzione di luci e targa, che con il portabici omologato e collaudato viene superata).
 

ctrl

Ebiker ex novello
15 Settembre 2016
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TN
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KTM Lycan 771
Tra le varie cose illogiche di questa circolare, quella delle luci del veicolo che si devono (dovrebbero) spegnere secondo me la vince su tutte.
Ipotizzando che la logica (sic) dello spegnimento delle luci del veicolo quando funzionano quelle del portabici sia di rendere percepibile più chiaramente le dimensioni del veicolo con la "struttura" installata, questa logica cade nel momento in cui si ammette che sia sufficiente una dichiarazione del costruttore del veicolo per annullare l'obbligo.
Insomma, basta un pezzo di carta e si può circolare con le doppie luci, ma una dichiarazione non migliora di certo la percezione del veicolo!
 

alpiliguri

Ebiker pedalantibus
2 Marzo 2023
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Breil sur Roya
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Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 750 27.5 (2022)
La percezione del veicolo peggiora in maniera drastica spegnendo le luci dell'auto: quelle del portabici sono più strette! Per quanto parzialmente occultate dalle ruote quelle del veicolo restano visibili e danno la corretta larghezza dell'auto. Spegnerle è un'assurdità perché in qualunque condizione la sicurezza peggiora sempre.
 

dade69

Ebiker ex novello
17 Ottobre 2023
20
20
3
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Scanzorosiate
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Specialized Turbo Levo
Scusate, ma solo io la interpreto così?

Larghezza della struttura amovibile
La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle
cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m.
Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali,
sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque
sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”.


A mio avviso, la "struttura amovibile" è il portabici, mentre le biciclette sono il carico.
Il portabici da gancio è perfettamente assimilabile ad una sbarra o lastra caricata orizzontalmente, difficilmente percepibile, quindi è giusto che il portabici non sporga dall'auto.

Le bici sono il carico e come tale devono rispettare il CdS (tranne che per la parte sull'ostruzione di luci e targa, che con il portabici omologato e collaudato viene superata).
leggo male io o nelle prime righe purtroppo dice:
.... comprensiva delle cose trasportate.....
 
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fear_factory84

Ebiker grandissimus
26 Settembre 2021
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roma
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rockrider st 530 + mondraker crafty se 2022
a che serve continuare a ripetere ad oltranza sempre le stesse cose...?

Detto cio', qualcuno ha avuto notizie dalla mctc di roma?

In agenzia pratiche mi hanno rispedito al mittente dicendo che non devo far nulla (nemmeno la targa omologata! :D )....
 

marcus69

Ebiker grandissimus
20 Gennaio 2021
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Capoterra
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Fiocco 26"+ Venture SL 27.5+bdc+ Whistle brush C8.1
a che serve continuare a ripetere ad oltranza sempre le stesse cose...?

Detto cio', qualcuno ha avuto notizie dalla mctc di roma?

In agenzia pratiche mi hanno rispedito al mittente dicendo che non devo far nulla (nemmeno la targa omologata! :D )....
Allora sei apposto..... puoi usare portabici anche senza la targa...... vediamo al primo posto blocco se sono d'accordo
 
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NONNOCICLISTA

Ebiker specialissimus
15 Settembre 2016
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SAN SEVERO
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Atala B-Rush
Letto, mi pare che in relazione ad alcuni commenti è necessario fare chiarezza su alcuni punti:
1) quando si va in motorizzazione per la visita, non si fa nessun controllo sulla larghezza del carico, per cui , se è tutto a posto, avviene la iscrizione della struttura sulla carte di circolazione. Solo nell'uso le forza dell'ordine controlleranno se il carico sporge o meno ;
2) la circolare, per il problema della larghezza, si riferisce alla struttura con il suo carico, non alla sola struttura, come qualcuno ipotizza.

3) se non viene risolto il rebus della sporgenza oltre la sagoma, penso che non ci siano ragioni per andare in motorizzazione (mi rivolgo ai frequentatori di questi forum , che lo seguono perché hanno una emtb)