PORTABICI - Così parlò il MIT

lagheè doc

Ebiker pedalantibus
5 Settembre 2018
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Specialized Levo Comp 2019 29'
Se può essere utile, ieri sera ho scritto alla motorizzazione di bdg.
Questa mattina mi hanno risposto, riporto di seguito.


Buongiorno,

le strutture porta biciclette e porta sci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture e sulle autocaravan possono essere utilizzate sotto la completa responsabilità del conducente il quale, nel rispetto dell'art. 164 del CDS, deve verificare che:

- siano correttamente ancorate alla carrozzeria del veicolo;

- rientrino nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa vigente (per la sagoma, in particolare, in linea generale è ammessa una sporgenza laterale del carico non oltre 30 cm dalle luci di pocizione e non possono sporgere carichi difficilmente percepibili (art. 164, c. 3) e "le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti";

- risultino completamente visibili i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e della targa;

- le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Le strutture portabici possono essere applicate anche utilizzando il gancio di traino nel rispetto del carico verticale ammesso su tale dispositivo (indicato anche nella targhetta di identificazione).

Altresì si comunica che, per espressa previsione del comma 6 dell'articolo 164 CDS, è previsto l'utilizzo dell'apposito pannello per segnalare i carichi sporgenti.

Non è ammesso l'utilizzo della targa ripetitrice per rimorchi (targa gialla) o di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria qualora l'installazione dell'accessorio in parola comporti l'occultamento della targa del veicolo; è necessario in tal caso traslare la targa originale e posizionarla nell'alloggiamento previsto del dispositivo porta biciclette.

I dispositivi portasci, portabici e portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo dell' annotazione sulla carta di circolazione (circolare ministriale 27/11/1998 n.2522/4332).

________________________________
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest
Se fosse possibile avere copia pdf stampabile te ne sarei grato....
 
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SteFagg

Ebiker velocibus
7 Novembre 2018
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Se può essere utile, ieri sera ho scritto alla motorizzazione di BG.
Questa mattina mi hanno risposto, riporto di seguito.


Buongiorno,

le strutture porta biciclette e porta sci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture e sulle autocaravan possono essere utilizzate sotto la completa responsabilità del conducente il quale, nel rispetto dell'art. 164 del CDS, deve verificare che:

- siano correttamente ancorate alla carrozzeria del veicolo;

- rientrino nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa vigente (per la sagoma, in particolare, in linea generale è ammessa una sporgenza laterale del carico non oltre 30 cm dalle luci di pocizione e non possono sporgere carichi difficilmente percepibili (art. 164, c. 3) e "le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti";

- risultino completamente visibili i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e della targa;

- le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Le strutture portabici possono essere applicate anche utilizzando il gancio di traino nel rispetto del carico verticale ammesso su tale dispositivo (indicato anche nella targhetta di identificazione).

Altresì si comunica che, per espressa previsione del comma 6 dell'articolo 164 CDS, è previsto l'utilizzo dell'apposito pannello per segnalare i carichi sporgenti.

Non è ammesso l'utilizzo della targa ripetitrice per rimorchi (targa gialla) o di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria qualora l'installazione dell'accessorio in parola comporti l'occultamento della targa del veicolo; è necessario in tal caso traslare la targa originale e posizionarla nell'alloggiamento previsto del dispositivo porta biciclette.

I dispositivi portasci, portabici e portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo dell' annotazione sulla carta di circolazione (circolare ministriale 27/11/1998 n.2522/4332).

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Mi sbaglio o hanno scritto una gran mole di cazzate?
 

e-Boz

Ebiker novello
1 Febbraio 2023
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Scusate se scrivo senza avere fatto le formali presentazioni, ma siccome seguo assiduamente la discussione e può essere di interesse, vi riporto la mia attuale esperienza in corso presso la motorizzazione di BS

1) Appena nata la questione ho fatto targa ripetitrice presso un'agenzia, costo 70 euro + lettere prese da Beps (4 euro circa)

2) La stessa agenzia in ordine alla questione collaudo nulla sapeva e si è riservata di darmi notizia in seguito ad approfondimenti

3) intanto quindi scrivo alla mororizzazione (circa 7 gg fa) e mi rispondono ieri confermando la necessità del collaudo se la struttura copre fari e targa. Quindi di presentare una prima pratica con il modello TT2119 e i documenti (carta circolazione, carta identità, modulo TT2119, documentazione relativa alla modifica, nulla osta se necessario - non saprei cosa possano intendere con questo -, ricevute di versamento) per fissare la data del collaudo. Successivamente dovrò effettuare un'altra pratica TT2119 per chiedere l'emissione del duplicato della carta di circolazione.

4) Ieri stesso mi chiama l'agenzia riferendomi di avere interpellato la motorizzazione e che il funzionario, a fronte di numerose lamentale e quesiti sottoposti da utenti e costruttori, suggerisce di attendere aggiornamenti dopo il 20 dicembre (non ho idea del perché proprio il 20/12, ma tant'è)

personalmente, al momento (visto anche quello scritto poco fa in ordine alle indicazioni della motorizzazione di BG) aspetterò fino dopo le feste ormai imminenti
 

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26 Settembre 2021
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Se può essere utile, ieri sera ho scritto alla motorizzazione di BG.
Questa mattina mi hanno risposto, riporto di seguito.


Buongiorno,

le strutture porta biciclette e porta sci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture e sulle autocaravan possono essere utilizzate sotto la completa responsabilità del conducente il quale, nel rispetto dell'art. 164 del CDS, deve verificare che:

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- risultino completamente visibili i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e della targa;

- le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Le strutture portabici possono essere applicate anche utilizzando il gancio di traino nel rispetto del carico verticale ammesso su tale dispositivo (indicato anche nella targhetta di identificazione).

Altresì si comunica che, per espressa previsione del comma 6 dell'articolo 164 CDS, è previsto l'utilizzo dell'apposito pannello per segnalare i carichi sporgenti.

Non è ammesso l'utilizzo della targa ripetitrice per rimorchi (targa gialla) o di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria qualora l'installazione dell'accessorio in parola comporti l'occultamento della targa del veicolo; è necessario in tal caso traslare la targa originale e posizionarla nell'alloggiamento previsto del dispositivo porta biciclette.

I dispositivi portasci, portabici e portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo dell' annotazione sulla carta di circolazione (circolare ministriale 27/11/1998 n.2522/4332).

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Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest
che barzelletta di nazione che abbiamo... quanta voglia di scappare via e smettere di pagare tonnellate di tasse per mantenere sti incompetenti...

Comunque:
1. La targa del veicolo non puo' essere rimuovibile ne' spostata.
2. Non ha calcolato minimamente le luci.
3. Il tutto e' super utile per vincere un ricorso se qualcuno ti multa seguendo le nuove circolari interne del mit.
 

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Ebiker grandissimus
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Mi sbaglio o hanno scritto una gran mole di cazzate?
Il fatto e' che non esiste una legge/decreto pubblicato in gazzetta ufficiale che regola i portabici e i portabici da gancio traino.

Quindi ognuno interpreta a modo suo riciclando norme previste per altri accessori o rimorchi come hanno fatto con le circolari interne del mit o come ha fatto la mctc di bergamo da te interpellata.

Finche' qualcuno a livello politico sistema la cosa una volte per tutte con una legge o un decreto, potremo continuare a sparlare qui all'infinito.
 

e-Boz

Ebiker novello
1 Febbraio 2023
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che barzelletta di nazione che abbiamo... quanta voglia di scappare via e smettere di pagare tonnellate di tasse per mantenere sti incompetenti...

Comunque:
1. La targa del veicolo non puo' essere rimuovibile ne' spostata.
2. Non ha calcolato minimamente le luci.
3. Il tutto e' super utile per vincere un ricorso se qualcuno ti multa seguendo le nuove circolari interne del mit.
se calcoli poi che BG e BS fanno parte della stessa Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest e hanno dato 2 risposte diverse, direi che regna confusione sull'argomento non solo in questa discussione ma anche presso le motorizzazioni
 

SteFagg

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Il fatto e' che non esiste una legge/decreto pubblicato in gazzetta ufficiale che regola i portabici e i portabici da gancio traino.

Quindi ognuno interpreta a modo suo riciclando norme previste per altri accessori o rimorchi come hanno fatto con le circolari interne del mit o come ha fatto la mctc di bergamo da te interpellata.

Finche' qualcuno a livello politico sistema la cosa una volte per tutte con una legge o un decreto, potremo continuare a sparlare qui all'infinito.
Va bene interpretare, ma se nella circolare c'è scritto che "in caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS" e questi scrivono che va spostata la targa dell'auto, vuol dire che non sanno nemmeno leggere!
 

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Ebiker grandissimus
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se calcoli poi che BG e BS fanno parte della stessa Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest e hanno dato 2 risposte diverse, direi che regna confusione sull'argomento non solo in questa discussione ma anche presso le motorizzazioni
quello e' sicuro, ma intanto il caro MIT ha dato disposizione alle forze dell'ordine di multare secondo la loro personale interpretazione.

Servono ricorsi, giudici e devono cadere delle teste tra i dirigenti del mit. Cosa che non avverra' mai, perche' siamo in Italia.
 

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Va bene interpretare, ma se nella circolare c'è scritto che "in caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS" e questi scrivono che va spostata la targa dell'auto, vuol dire che non sanno nemmeno leggere!
e' evidente che:
1. Ignorano la circolare.
2. Se la conoscono, sanno che a livello legale vale come carta igienica.
 

lagheè doc

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che barzelletta di nazione che abbiamo... quanta voglia di scappare via e smettere di pagare tonnellate di tasse per mantenere sti incompetenti...

Comunque:
1. La targa del veicolo non puo' essere rimuovibile ne' spostata.
2. Non ha calcolato minimamente le luci.
3. Il tutto e' super utile per vincere un ricorso se qualcuno ti multa seguendo le nuove circolari interne del mit.
esattamente il tuo punto 3: se ci fosse un pdf stampabile in caso di contestazione potrei invocare a ragione la buona fede in caso di controllo e in caso estremo farla mettere a verbale per ricorso
 

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Ebiker grandissimus
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esattamente il tuo punto 3: se ci fosse un pdf stampabile in caso di contestazione potrei invocare a ragione la buona fede in caso di controllo e in caso estremo farla mettere a verbale per ricorso
se leggi le millemila pagine di questo thread in pec e' stato risposto solo una volta da una mctc, praticamente facendo copia e incolla della circolare interna del ministero.

Questa risposta della mctc di bergamo probabilmente era su email semplice, quindi legalmente poco valida.

E da anche la rogna di portare il cartello carichi sporgenti (quello omologato in alluminio 50x50cm praticamente impossibile da fissare su una bici senza danneggiarla).
 

dade69

Ebiker ex novello
17 Ottobre 2023
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Scanzorosiate
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se calcoli poi che BG e BS fanno parte della stessa Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest e hanno dato 2 risposte diverse, direi che regna confusione sull'argomento non solo in questa discussione ma anche presso le motorizzazioni
Fermi tutti, qui siamo al TOP, io da BG ho indicazioni diverse :

Salve deve fare un collaudo come installazione art. 78 c.d.s., del veicolo occorre inviare, insieme alla fotocopia della carta di circolazione, del documento d'identità e codice fiscale dell'intestatario + la dichiarazione dei lavori, + la dichiarazione della casa costruttrice della possibilità o meno di modificare l’impianto elettrico relativamente alle luci posteriori e nel caso sia possibile devono indicare le prescrizioni per effettuare la modifica. Poi il modello TT2119 che si può scaricare dal portale dell’automobilista compilato e firmato, con un pagamento tramite pago PA con causale (N021) uno da 25,00 euro l’altro da 16,00 euro, scrive a [email protected] e prenota un collaudo allegando tutto in formato PDF. Con l’emissione di un etichetta da apporre sulla carta di circolazione.

Quindi, siamo al livello che dalla stessa MCT della medesima città, in base al funzionario che trovi, hai indicazioni diverse....fantastico! Al di là delle battute, io questa risposta l'ho avuta un mese fa, ho poi fatto altre domande sul discorso spegnimento luci, dichiarazione del costruttore, ect al funzionario, che devo dire ha sempre risposto gentilemente, e visto che anche lui era al corrente del ricorso (poi respinto) ho deciso di aspettare l'evolversi degli eventi. Io tra l'altro non avrei il problema della sagoma perchè ho il gancio su un Ducato, quindi le bici non escono. Detto questo, penso che la risposta che ha avuto etbike72 dal funzionario di BG non tenga conto di tutto quello di cui stiamo discutendo dal 6 Settembre, boh, magari sto funzionario è rientrato stamattina in ufficio dopo 4 mesi di malattia...
 
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conor

Ebiker specialissimus
6 Settembre 2022
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Brianzawood
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LP
Esco ora dalla motorizzazione.tutto ok.entro venerdì mi chiamano x ritirare adesivo da applicare.
Mi hanno ritirato le copie delle omologazioni che avevo stampato dal sito Peruzzo ed anche stampa della targhetta presente sul portabici.( Oltre ovviamente il modulo TT2119 e copia pagamento versamenti ,cartac e documenti).
.. dimenticavo...mi hanno chiesto se avevo già acquistato la targa gialla.
Solo io sono curioso per questo adesivo ? Mah, visto che ogni motorizzazione fa da se, hanno pero’ un’unica linea per quanto riguarda questo adesivo da apporre? Sembra tutto molto strano …