PORTABICI - Così parlò il MIT

  • Canyon presenta la Neuron OnFly, la sua prima ebike leggera con motorizzazione Bosch SX che ha un picco massimo di potenza di 600w e coppia di 55Nm, batteria da 400WH e 140mm di escursione anteriore e posteriore, con ruote da 29 pollici.
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marcus69

Ebiker grandissimus
20 Gennaio 2021
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Fiocco 26"+ Venture SL 27.5+bdc+ Whistle brush C8.1
Ciao.Hai novità dal fronte ?
Hanno fatto copia carta c. e documento+ ritirato copie omologazioni ( volevano le originali....bho? Ho stampato i PDF dal sito Peruzzo... più di questo....)+ Gli ho dato scheda tecnica, presente nel sito,dove ci sono anche le misure
Mi faranno sapere quando sarà il giorno della visita.
 

muscolare

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10 Febbraio 2019
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Fantic XF1 Integra Carbon 160/170 720 Wh (2022)
Scusate, ma a quale scopo sbattersi per fare il collaudo e farsi mettere la pecetta sul libretto (o farselo ristampare) se poi ... non si possono caricare bici perchè tutte o quasi (a meno di non avere un Hummer) sporgono dalla sagoma dell'auto senza considerare gli specchietti? Sempre che quest'ultima castroneria non sia già stata rettificata, ma non mi pare.
 

fear_factory84

Ebiker grandissimus
26 Settembre 2021
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rockrider st 530 + mondraker crafty se 2022

SteFagg

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Canyon Spectral:ON
L'articolo in questione parla di rimorchi, e un portabici da gancio non lo è perché non ha le ruote.
Art.78 c1: "I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali"
Ovvero, riguarda singolarmente sia i veicoli che i rimorchi, ma è scritto in modo che ci si può sbagliare a prima vista.
 

NONNOCICLISTA

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Art.78 c1: "I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali"
Ovvero, riguarda singolarmente sia i veicoli che i rimorchi, ma è scritto in modo che ci si può sbaglgliare a prima vista.
E da quando in qua
un portabicicletta ed un porta sci è un rimorchio?
 
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SteFagg

Ebiker velocibus
7 Novembre 2018
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Canyon Spectral:ON
E da quando in qua
un portabicicletta ed un porta sci è un rimorchio?
Non ci si capisce. Dimenticate i rimorchi, non c'entrano niente nel nostro caso, il titolo dell'articolo 78 è: "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione". L'articolo parla di veicoli (ed eventualmente di rimorchi). Se rileggete la circolare del ministero dell'interno successiva a quella del MIT, anche lì c'è il riferimento all'art.78 c.3 e 4 per quanto riguarda le sanzioni
 

Marcoi83

Ebiker normalus
19 Gennaio 2023
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Hanno fatto copia carta c. e documento+ ritirato copie omologazioni ( volevano le originali....bho? Ho stampato i PDF dal sito Peruzzo... più di questo....)+ Gli ho dato scheda tecnica, presente nel sito,dove ci sono anche le misure
Mi faranno sapere quando sarà il giorno della visita.
La scheda tecnica subito dopo la descrizione intendi ?
 

Marcoi83

Ebiker normalus
19 Gennaio 2023
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Si.nn so se serve....
Ho il pure instinct 4 sempre peruzzo,mi scaricherò le certificazioni e la scheda tecnica così da avere tutto in mano,anche se non so se passerò il collaudo dato che la portata massima verticale della mia macchina è 60 kg e solo il portabici ne fa 19 ,quindi posso caricare solamente 41 kg ( 2 e-bike se mi va bene quando esco la domenica e per le uscite familiari mi tocca stare con la calcolatrice alla mano per non sforare con le muscolari) .
Grazie mille per le info
 

NONNOCICLISTA

Ebiker specialissimus
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Ho il pure instinct 4 sempre peruzzo,mi scaricherò le certificazioni e la scheda tecnica così da avere tutto in mano,anche se non so se passerò il collaudo dato che la portata massima verticale della mia macchina è 60 kg e solo il portabici ne fa 19 ,quindi posso caricare solamente 41 kg ( 2 e-bike se mi va bene quando esco la domenica e per le uscite familiari mi tocca stare con la calcolatrice alla mano per non sforare con le muscolari) .
Grazie mille per le info
Non è questione di calcolatrice per fare di conto, è ben altra cosa. Se il carico verticale max del gancio traino della sua auto è 60 kg ed il suo portabiciclette pesa 19 kg e nella scheda tecnica è scritto che sopporta un peso massimo collaudato di 50 kg, quindi 19 più 50 uguale 69, la motorizzazione non annoterà il suo portabicicletta e quindi non potrà usarlo.
 

NONNOCICLISTA

Ebiker specialissimus
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Atala B-Rush
?? 50 kg da dove salta fuori ? Lui ha scritto che la sua auto porta 60 …
Ha scritto "la portata massima verticale della mia auto è 60 kg" naturalmente riferita alla portata massima del gancio traino montato. Per il resto, se non si è capito, è solo un esempio per far comprendere, a chi ha scritto , che il suo "ragionamento" è errato, è necessario ragionare sulle cifre da me scritte, che naturalmente cambiano da struttura a struttura, da marca a marca. Gli potevo fare il conto preciso se avesse pubblicato anche il peso sopportabile e collaudato del suo portabiciclette, ma non l'ha fatto ed io ho fatto un esempio.
 

gdming68

Ebiker normalus
2 Agosto 2020
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Giant Reign
Se è possibile mettere un facsimile della lettera da inviare al Mit faccio un copia e incolla e la mando anch'io via pec
Oppure in mp
Grazie

Allego la bozza della PEC che ho inviato io all'indirizzo [email protected].
Ovviamente siete liberi di eliminare o modificare i vari punti e le relative domande:


Buonasera, con riferimento alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti N.25891 del 6/9/2023 e successivi chiarimenti Registro ufficiale U.0030187 del12-10-2023 chiedo gentilmente alcuni chiarimenti:


Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico (CC/DU)
A seguito all’installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l’applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l’aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario.
Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con successivo aggiornamento della CC/DU.

Domanda 1: Alcuni modelli di portabici da gancio traino una volta montati NON occultano ne targa, ne luci laterali, ne terzo stop (cfr. foto allegati). Montando al di sopra le bici vengono invece occulatate luci e targa. Occorre recarsi al collaudo con portabici e bici montate?

Larghezza della struttura amovibile
La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m.
Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”.

Domanda 2:
Tutte le bici moderne (corsa, trecking, Mountain Bike, e-Bike, ecc.) hanno una larghezza che varia dai 180 ai 210 cm.
Questa norma cancella quindi la possibilità di far sporgere le bici lateralmente di max 30 cm per parte come previsto dal CdS?
In tal caso segnalo che nessun utente, anche con portabici omologato e collaudato, sarebbe in regola perchè è impossibile trasportare bici su auto anche di medie/grandi dimensioni (circa 170-190 cm) mantenendo le bici all'interno della sagoma dell'auto.
Il mio parere è che questa norma sia stata erroneamente inserita utilizzando parte del testo della Circolare relativa ai portabicicletta da installare sui veicoli di categoria M2 ed M3.

Disinserimento dei dispositivi originari di illuminazione all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute sulla struttura
Nel caso in cui i dispositivi originali siano occultati, il relativo disinserimento all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute, è previsto qualora sia consentito dalle
caratteristiche costruttive del veicolo e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, come espressamente indicato nella circolare che si commenta.

Domanda 3: La casa costruttrice della mia auto non rilascia nessuna dichiarazione in merito alla possibilità di spegnimento automatico delle luci della vettura all'inserimento del connettore del portabici. Non è chiaro se è possibile presentare in Motorizzazione un'autodichirazione del proprietario del veicolo.
Su questo punto segnalo che il Ministero dell’Interno, facendo riferimento alle suddette Circolari, ha diramato un comunicato a tutte le Forze dell’Ordine con l’invito ad applicare sanzioni in violazione dell’art. 79 del CdS a tutti gli utenti che guidano auto con portabici installati senza aver occultato i dispositivi di illuminazione originali dell’auto.

Domanda 4: Non è chiaro se occorre presentarsi al collaudo muniti di Targa Ripetitrice Omologata rilasciata dalla Motorizzazione oppure se è possibile richiederla solo dopo aver ottenuto il collaudo positivo del portabiciclette.

Domanda 5: Non è chiaro se è possibile trascrivere sulla carta di circolazione un portabici con peso proprio + portata max superiore alla portata Sv del gancio traino, prescrivendo all'atto del collaudo una limitazione di portata.
Segnalo infatti che un’auto di medie dimensioni ha portata verticale su gancio traino di 75 Kg mentre quasi tutti i portabici hanno peso proprio di circa 15-20 Kg e portata max della struttura di circa 60 Kg.
Tutti i portabiciclette riportano infatti una scheda tecnica con la quale si invitano gli utenti a calcolare il peso max trasportabile in funzione del carico verticale Sv ammesso su gancio traino ed il peso della struttura. Come specificato in tutti i libretti di istruzione dei portabiciclette, resta in capo all’utilizzatore stabilire il carico massimo trasportabile in funzione della Portata max ammessa su gancio traino, Peso proprio della struttura e Portata max ammessa dal portabici.

Domanda 6: Attualmente il mio ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente NON accetta prenotazioni per il collaudo dei portabiciclette.
Considerando che le suddette Circolari e relative linee guida NON sono state ancora pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sono quindi atti interni al MIT, è’ previsto un periodo transitorio per consentire a tutti gli utenti di mettersi in regola con le nuove norme?


Grazie
 

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fear_factory84

Ebiker grandissimus
26 Settembre 2021
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rockrider st 530 + mondraker crafty se 2022
Non ci si capisce. Dimenticate i rimorchi, non c'entrano niente nel nostro caso, il titolo dell'articolo 78 è: "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione". L'articolo parla di veicoli (ed eventualmente di rimorchi). Se rileggete la circolare del ministero dell'interno successiva a quella del MIT, anche lì c'è il riferimento all'art.78 c.3 e 4 per quanto riguarda le sanzioni
Ok ma ti fanno sanzioni che riguardano modifiche del veicolo o dei rimorchi.

Resta oggettivamente il fatto che un portabici non e' una modifica del veicolo, ne' un rimorchio.

Un qualsiasi avvocato decente riuscirebbe a fare un ricorso ad una multa del genere, e se si trova un giudice non dalla parte dei nostri cari burocrati della mctc, lo si vince pure.